ESTRATTO DEL VERBALE DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE
…..OMISSIS
In relazione ai reclami proposti dai signori Giovanni Paolo Nuvoli e Santi Nicita, candidati nelle liste dell’Udeur, rispettivamente nelle circoscrizioni di Sardegna e Sicilia 2
Osserva
Secondo i reclamanti, in sede di scambio dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie, l’individuazione delle circoscrizioni soggette allo scambio deve essere operata tenendo conto, oltre che delle parti decimali delle liste cedenti, anche e soprattutto delle parti decimali delle liste riceventi (perché deficitarie).
Tale tesi è frutto di una interpretazione errata dell’art. 83 comma primo n. 9 della legge che, ove il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista non corrisponda al numero dei seggi ad esse attribuito, espressamente dispone che i conguagli debbono essere effettuati:
a) "iniziando dalla lista che abbia il maggior numero dei seggi eccedenti", e "proseguendo con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti"; b) sottraendo i seggi eccedenti alla lista (eccedentaria) in quelle circoscrizioni nelle quali "essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti secondo il loro ordine crescente" e nelle quali, inoltre, le liste "che non abbiano ottenuto il numero dei seggi spettanti" (cioè le liste deficitarie) "abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate"; c) assegnando i seggi alla predetta lista deficitaria.
E’, infatti, evidente dal tenore letterale della citata disposizione che: a) iniziando dalla lista che abbia il maggior numero dei seggi eccedenti, la circoscrizione in cui operare la sottrazione deve essere individuata nella circoscrizione nella quale essa ha ottenuto i seggi con parti decimali di quozienti secondo il loro ordine crescente; b) che il riferimento ai quozienti non utilizzati delle liste deficitarie serve solo per porre l’esigenza che lo scambio avvenga solo se ed in quanto nella medesima circoscrizione vi sia una lista deficitaria (della medesima coalizione) con parte decimale di quoziente non utilizzato (dato che, in mancanza, non sarebbe possibile lo scambio); c) che, conseguentemente, il criterio di individuazione della circoscrizione nella quale deve essere operato lo scambio è solo legato alla graduatoria delle parti decimali dei quozienti non utilizzate delle liste eccedentarie, non a quella delle parti decimali dei quozienti non utilizzati delle liste deficitarie, per le quali, giova qui ribadire, la norma richiede solo la possibilità dello scambio nella circoscrizione già individuata, dipendente dalla presenza di una lista (della medesima coalizione) con parti decimali non utilizzate e perciò in grado di ricevere il seggio.
La predetta lettura della norma è, del resto, confermata proprio dalla disposizione successiva, per la quale "nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza [ dei seggi] ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nella quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione ed alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti i seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate"
Questa disposizione, infatti, espressamente introduce il criterio di scelta della lista ricevente secondo la graduatoria generale delle parti decimali dei quozienti non utilizzati (delle liste deficitarie) solo come criterio sussidiario applicabile in mancanza della possibilità dello scambio nella medesima circoscrizione.
OMISSIS……